Acustica

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L'ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE VETRATE IN EDILIZIA

Legge Quadro sull'inquinamento acustico Dlgs 194/2005
Al fine di attuare la direttiva 2002/ 49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle norme in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale. Sono indicati i criteri direttivi per la riforma: l’armonizzazione della legge 447/1995 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico” con il Dlgs 194/2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” e la definizione dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e le ristrutturazione di edifici e infrastrutture, nonché la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto delle norme comunitarie.
In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 447/1995, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della legge comunitaria. La sospensione non si applica, invece, agli obblighi dei costruttori/venditori nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

La sospensione riguarda, di conseguenza, il DPCM 5 dicembre 1997 che, proprio in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 447/1995, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore).

Il Decreto del 5/12/1997
Il Decreto del 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", entrato in vigore nel Marzo 1998, ha determinato l'obbligo di progettare e costruire secondo parametri precisi per garantire l'isolamento acustico. 
L'obbligo di soddisfare precisi requisiti in termini di isolamento acustico dalla trasmissione dei rumori aerei ed impattivi imposta dal decreto 5 Dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" implica l'utilizzo di materiali idonei. Nella definizione del problema "Acustica" si devono tener presenti alcuni concetti essenziali di validità generale che costituiscono un utile riferimento nella scelta delle tecnologie più adeguate e soprattutto per evitare errori la cui correzione a posteriori è impossibile o molto onerosa. 
La posa in opera e la accuratezza esecutiva possono influenzare molto negativamente le prestazioni certificate dei singoli elementi. 
Il D.P.C.M. 5/12/1997 impone valori massimi ai livelli di rumore delle sorgenti interne agli edifici, ed il rispetto dei requisiti acustici passivi dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
 

Classificazioni e valori limite prescritti sono nello schema che segue:
Categoria Destinazione d'uso Fonoisolamento di facciata [dB]
A Residenza o assimilabili 40
B Uffici e assimilabili 42
C Alberghi, pensioni e attività assimilabili 40
D Ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 45
E Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 48
F Attività ricreative o di culto o assimilabili 42
F Attività commerciali o assimilabili 42

L’evoluzione della normativa In campo europeo l’attenzione alla tematica del rumore è elevata.

La Direttiva 2002/49/CE "determinazione e gestione del rumore ambientale" è per lo più rivolta a creare una mappatura e, quindi, un contenimento del livello del rumore creato dal trasporto (stradale, ferroviario, aereo) e dall’industria. 

Comunque, la Direttiva richiede agli Stati Membri di presentare alla Commissione Europea una serie di documenti riguardo al rumore ambientale sul proprio territorio, e richiede di sviluppare piani d’azione per migliorare concretamente la situazione esistente. Questi piani comprendono legislazioni e incentivi per incrementare la capacità di isolamento degli edifici.

I primi piani d’azione devono essere presentati entro giugno 2008, e da luglio 2005 ogni paese ha nominato le autorità competenti che dovranno preparare i piani e presentare le mappe. Il nostro Paese ha incaricato, con il Decreto Legislativo 194 del 19/08/2005 ("Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"), le regioni di nominare gli enti preposti e di raccogliere i primi studi per la pianificazione acustica entro il 30/06/2007.

La pianificazione acustica che dovrà realizzare il nostro paese viene definita nello stesso decreto come un insieme di attività volte a classificare, mappare e ridurre le sorgenti del rumore.

Lo scorso 23 giugno dalla Camera la Legge comunitaria 2008 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee) che, all’articolo 11, contiene la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico. l’attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione.

Al fine di attuare la direttiva 2002/ 49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle norme in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.
Sono indicati i criteri direttivi per la riforma: l’armonizzazione della legge 447/1995 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico” con il Dlgs 194/2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” e la definizione dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e le ristrutturazione di edifici e infrastrutture, nonché la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto delle norme comunitarie.

In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 447/1995, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della legge comunitaria. La sospensione non si applica, invece, agli obblighi dei costruttori/venditori nei confronti della Pubblica Amministrazione.